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  • Urbanistica e VAS: l’interesse a ricorrere richiede un nesso concreto

    Urbanistica e VAS: l’interesse a ricorrere richiede un nesso concreto

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    Il Tribunale amministrativo regionale di Trento, con la sentenza n. 183 del 27 novembre 2025, ha definito i criteri per l’interesse a ricorrere nei casi di piani regolatori sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS). Secondo la pronuncia, lamentare semplicemente irregolarità o vizi procedurali della VAS non è sufficiente. Il ricorrente deve infatti dimostrare un nesso causale concreto tra le conclusioni preliminari della VAS e le determinazioni urbanistiche lesive, mostrando in che modo tali conclusioni abbiano effettivamente inciso sul regime dei suoli. La sentenza si segnala anche perché non risultano precedenti con questa precisazione nei termini esatti.

    Ufficio massimario del Consiglio di Stato

  • Oneri edilizi e Piano casa: il Consiglio di Stato rimette la parola alla Consulta

    Oneri edilizi e Piano casa: il Consiglio di Stato rimette la parola alla Consulta

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    La disciplina sull’onerosità o gratuità dei titoli edilizi per gli ampliamenti torna al centro del dibattito tra Stato e Regioni. Con l’ordinanza n. 9043 del 19 novembre 2025, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 5, comma 3, lettera a), della legge regionale pugliese n. 14 del 2009, nella parte in cui subordina tutti gli interventi del cosiddetto “Piano Casa” al pagamento del contributo di costruzione.

    La controversia riguarda interventi di ampliamento entro il limite del 20% della volumetria esistente, per i quali la normativa statale (articolo 17 del d.P.R. n. 380/2001) prevede l’esenzione dal contributo di costruzione. Il TAR Puglia aveva ritenuto prevalente la norma regionale, qualificata come speciale rispetto a quella statale.

    Il Consiglio di Stato ha invece evidenziato che una legge regionale non può derogare ai principi fondamentali fissati dal legislatore nazionale, stabilendo che l’antinomia tra le norme non può essere risolta con il criterio di specialità. Le disposizioni del Testo unico dell’edilizia costituiscono principi fondamentali vincolanti per le Regioni nell’ambito della legislazione concorrente sul governo del territorio.

    Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. La decisione finale potrà avere effetti significativi sull’equilibrio tra normativa statale e leggi regionali in materia di contributi edilizi e titoli abilitativi.

    Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

  • SCIA commerciale e false dichiarazioni: resta il termine dei 60 giorni per il potere inibitorio

    SCIA commerciale e false dichiarazioni: resta il termine dei 60 giorni per il potere inibitorio

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    Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7 novembre 2025, n. 8680 (sez. V), interviene sul delicato rapporto tra SCIA commerciale, false dichiarazioni e limiti temporali dell’azione amministrativa. I giudici affermano che il potere di controllo e di eventuale inibizione dell’attività segnalata deve essere esercitato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche quando l’amministrazione ritenga di trovarsi di fronte ad attestazioni non veritiere.

    La vicenda trae origine dall’atto con cui un Comune aveva intimato a una parrucchiera di conformare la propria attività alla normativa vigente, nonostante il decorso dei sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso della titolare, ritenendo irrilevante il superamento del termine in presenza di una falsa rappresentazione della realtà. Il Consiglio di Stato ha invece riformato la decisione, rilevando in fatto l’assenza di dichiarazioni non veritiere negli allegati e, in diritto, ribadendo che la presenza di falsità non consente di eludere il termine fissato dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990.

    Secondo il Collegio, una volta spirato il termine per l’esercizio dei poteri conformativi o inibitori, l’amministrazione può intervenire solo facendo ricorso all’autotutela, nel rispetto dei presupposti e dei limiti dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies: valutazione degli interessi in gioco, sussistenza di un interesse pubblico concreto e rispetto dei termini previsti.

    La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale che distingue tra l’esercizio tempestivo del potere inibitorio sulla SCIA e l’intervento successivo in autotutela. Resta ferma, come ricordato anche da precedenti recenti, la possibilità di superare i limiti temporali solo quando la difformità tra realtà e rappresentazione sia inequivocabile e accertabile dall’amministrazione, specie in caso di dichiarazioni false o mendaci. Tuttavia, tale evenienza non può tradursi in una generalizzata compressione del termine perentorio previsto dal legislatore per garantire certezza e stabilità agli effetti della SCIA.

    Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

  • Subappalto necessario: dichiarazione obbligatoria e limiti al soccorso istruttorio

    Subappalto necessario: dichiarazione obbligatoria e limiti al soccorso istruttorio

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    Con la sentenza 27 novembre 2025, n. 1952, il Tar Campania, Salerno, sezione II, torna a pronunciarsi sul tema del subappalto necessario, soffermandosi in particolare sulla sua natura, sugli obblighi dichiarativi del concorrente e sui limiti di operatività del soccorso istruttorio.

    Il Collegio muove dalla distinzione tra subappalto facoltativo e subappalto necessario. Nel primo caso, l’affidamento a terzi di parte delle prestazioni costituisce una scelta imprenditoriale libera, poiché l’operatore economico è già in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti per partecipare alla gara. Diversamente, il subappalto assume carattere necessario quando il concorrente è privo delle qualificazioni richieste per l’esecuzione di specifiche lavorazioni, in particolare quelle rientranti nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, e può partecipare alla procedura solo prevedendo l’affidamento di tali attività a un soggetto qualificato.

    In questa prospettiva, il Tar evidenzia come il subappalto necessario si collochi in una zona di confine tra la fase di gara e quella di esecuzione del contratto. La partecipazione alla procedura si fonda infatti su una combinazione tra l’istituto dell’avvalimento, tipico della fase selettiva, e quello del subappalto, proprio della fase esecutiva, consentendo un utilizzo anticipato del subappalto a fini qualificatori.

    Proprio per questa funzione, la volontà di ricorrere al subappalto necessario deve essere espressamente dichiarata in sede di offerta. Il concorrente è tenuto a manifestare in modo chiaro l’intenzione di subappaltare le lavorazioni per le quali non possiede la relativa qualificazione. Secondo il Tar, tale dichiarazione non ha carattere meramente formale, ma incide direttamente sui requisiti di partecipazione alla gara.

    Da ciò discende l’affermazione centrale della decisione: la mancata dichiarazione del subappalto necessario non è sanabile mediante soccorso istruttorio. L’omissione non integra una semplice carenza documentale, ma si traduce in un difetto sostanziale dei presupposti di ammissione, che non può essere colmato attraverso chiarimenti successivi, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. Il Tribunale si colloca così nel solco dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, pur dando atto dell’esistenza di pronunce di segno contrario ispirate a una lettura maggiormente orientata al risultato.

    La sentenza affronta anche il tema della sottoscrizione degli elaborati tecnici nell’ambito di un appalto di lavori con subappalto necessario. Il Tar chiarisce che la firma degli elaborati migliorativi da parte di un tecnico abilitato risponde a un’esigenza autonoma rispetto alla sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del concorrente. La prima garantisce l’attendibilità e la conformità tecnica delle soluzioni proposte alle norme di settore, mentre la seconda esprime l’assunzione dell’impegno contrattuale. I due adempimenti, avendo finalità diverse, non sono tra loro fungibili.

    Infine, il Collegio ribadisce la distinzione tra soluzioni migliorative e varianti. Le prime possono esplicarsi negli ambiti lasciati aperti dal progetto posto a base di gara, senza alterarne le caratteristiche essenziali, e rientrano nella valutazione dell’offerta tecnica. Le varianti, invece, comportano modifiche tipologiche, strutturali o funzionali del progetto e sono ammissibili solo se previamente autorizzate dalla stazione appaltante nel bando.

    Nel complesso, la decisione rafforza un’impostazione rigorosa in materia di subappalto necessario, valorizzando la chiarezza delle dichiarazioni di gara e confermando i limiti invalicabili del soccorso istruttorio quando sono in gioco i requisiti di partecipazione.

    Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

  • Certificati bianchi, stop alle esclusioni automatiche: il TAR tutela la neutralità tecnologica

    Certificati bianchi, stop alle esclusioni automatiche: il TAR tutela la neutralità tecnologica

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    Con la sentenza n. 17188 del 7 ottobre 2025, la sezione II-ter del TAR Lazio ha chiarito i limiti entro cui l’Amministrazione può disciplinare l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, riaffermando i principi di legalità e neutralità tecnologica. I giudici hanno annullato il decreto direttoriale 3 maggio 2022, n. 13321, nella parte in cui approvava la scheda di progetto a consuntivo SPC8, ritenuta illegittima per l’esclusione automatica e generalizzata di determinate tecnologie dagli incentivi.

    La controversia nasce dal ricorso di una società operante nel settore energetico contro una disciplina tecnica che precludeva, a prescindere dai risultati di efficienza conseguiti, l’accesso ai certificati bianchi per allacciamenti a reti di teleriscaldamento alimentate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o da fonti rinnovabili diverse da pompe di calore e solare termico. Un’esclusione che, secondo il TAR, non trova fondamento nel d.m. 11 gennaio 2017, fonte primaria del meccanismo incentivante, né può essere introdotta tramite una scheda tecnica di natura attuativa.

    Sotto il profilo processuale, il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso anche in assenza di una preventiva istanza dell’operatore, qualificando la scheda SPC8 come atto regolatorio a contenuto tecnico ma con effetti immediatamente escludenti. La disciplina impugnata, infatti, impediva ex ante l’accesso al regime premiale, incidendo direttamente sull’attività imprenditoriale della ricorrente. La decisione conferma così un orientamento giurisprudenziale che valorizza la sostanza degli effetti lesivi dell’atto, al di là della sua forma.

    Nel merito, il TAR ha censurato l’operato dell’Amministrazione per violazione del principio di legalità e per eccesso di potere da auto-vincolo. L’introduzione di limiti tecnologici non previsti dalla normativa primaria è stata ritenuta incompatibile anche con i principi di efficienza energetica e neutralità tecnologica, riconosciuti a livello europeo, che impongono una valutazione caso per caso basata sull’effettivo risparmio energetico conseguito. Da qui l’annullamento del provvedimento, con un effetto potenzialmente rilevante sull’assetto futuro degli incentivi nel settore energetico.

    Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

  • Test Article 2

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  • 【ファンパレ】幻の掃討戦の攻略:HARDランク10|大鼠呪霊

    【ファンパレ】幻の掃討戦の攻略:HARDランク10|大鼠呪霊

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    ▼幻の呪霊掃討戦:大鼠呪霊(腐眼)の攻略・おすすめキャラ
    https://warewareguide.com/jujutsu/soutu-sisi/

    ファンパレの幻の呪霊掃討戦(大鼠呪霊・腐眼)で難易度ハードのランク10狙いの攻略方法を紹介。

    【チャンネル/サイト運営者:fei】
    ▼我々は令和ガイド:ファンパレ攻略ガイド
    https://warewareguide.com/jujutsu/

    【権利表記:以下に帰属します】
    ▼呪術廻戦ファントムパレード
    https://jujutsuphanpara.jp/
    ©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会
    ©Sumzap, Inc./TOHO CO., LTD.

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  • Photos from Visit Brežice’s post

    Photos from Visit Brežice’s post

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    ✨ [FOTO UTRINKI] Otvorili smo koncertno dogajanje v starem mestnem jedru.🎁 Sledi pester koncertni program do konca decembra.

    Koncertno dogajanje v starem mestnem jedru smo včeraj otvorili s skupino Big Foot Mama. Ena najbolj prepoznavnih rock skupin v Sloveniji, je s svojimi največjimi uspešnicami ogrela ozračje prvega brežiškega adventa.

    🎀 V sklopu praznične ulice so bili tudi tokrat na voljo topli napitki, domače dobrote, za najbolj vztrajne pa je bilo v času koncerta odprto tudi drsališče.

    Hvala vsem, ki ste bili del še enega prazničnega večera v mestu, ki nam bo še dolgo ostal v spominu. Naj brežiška ulica tudi v prihodnjih dneh ostane prostor druženja, smeha in dobre glasbe.
    Več o prihajajočih koncertih: https://www.visitbrezice.si/advent-brezice/koncerti-na-prostem
    Se vidimo v mestu! 🎤✨
    #adventbrezice #praznicnidecember

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  • Photos from Visit Brežice’s post

    Photos from Visit Brežice’s post

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    🏰 VEČERNI OGLED POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE 🏰

    V torek, 16. decembra 2025, ob 17.00 vas vabimo na poseben večerni ogled Posavskega muzeja Brežice.

    Na tem ogledu se nam bosta pridružila Janez Vajkard Valvasor in njegova druga žena Ana Maksimila, ki nas bosta popeljala skozi bogato zgodovino gradu Brežice, predstavila zanimive predmete in delila zgodbe iz preteklosti, ki so oblikovale našo kulturno dediščino.

    🌟 Ogled je del projekta Barok v Sloveniji, kjer boste imeli priložnost odkriti posebnosti baročne dobe in kako je ta vplivala na Posavje.

    📍 Lokacija: Posavski muzej Brežice
    🎟️ Vstopnina: brezplačno
    ⚠️ Pomembno:
    Zaradi omejenega števila mest je obvezna prijava na vodnik@pmb.si.

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  • Big Foot Mama nas na ta sobotni večer ogreva s svojo energijo in pesmimi.🤘

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    Big Foot Mama nas na ta sobotni večer ogreva s svojo energijo in pesmimi.🤘

    Vabljeni v mesto!💫

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